I fondi di previdenza complementare sono forme previste e regolate dalla Legge per gestire risorse economiche dei cittadini destinate alla previdenza per dare una opportunità a tutti di poter incrementare la propria pensione pubblica. La riforma entrata in vigore nel 2007 impone al lavoratore dipendente di scegliere entro 6 mesi dall’assunzione presso un’azienda se destinare il proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto) ad un fondo pensione o se lasciarlo in azienda.
I fondi possono essere Fondi Negoziali (Chiusi), cioè definiti dalla contrattazione collettiva tra i sindacati e i datori di lavoro, ovvero Fondi Aperti, cioè costituiti dalle Banche e dalle Assicurazioni a cui possono aderire tutti i cittadini definendo dei Piani Individuali Pensionistici (PIP).
Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora effettuato la scelta l’azienda dovrà comunicargli al 5° mese che la scelta deve essere effettuata entro i 6 mesi dalla data di assunzione e che il lavoratore deve scegliere la destinazione per il proprio TFR che verrà maturato in seguito tra il fondo contrattuale, se esistente, oppure il Fondinps se non è previsto un fondo contrattuale, oppure un fondo aperto scelto dal lavoratore. In assenza di una comunicazione del lavoratore, con il meccanismo del silenzio assenso, il TFR del lavoratore verrà automaticamente versato al fondo maggiormente rappresentativo di quella realtà lavorativa.
La contrattazione collettiva definisce gli aventi diritto, ma la legge 252/2005 ha generalizzato a tutti i lavoratori dipendenti tale condizione. Unico requisito previsto dalla legge 252/2005 è quello di avere almeno 6 mesi di lavoro consecutivo.
Per iscriversi ai fondi è necessario compilare il Modulo TFR2 e consegnarlo all’azienda allegando il modulo di adesione al fondo che si potrà trovare sui siti internet dei fondi.
Se il lavoratore non intedesse aderire al fondo deve comunque compilare l’apposito modulo TFR2 specificando che non intende aderire. Come scritto in precedenza l’assenza di comunicazione all’azienda della scelta effettuata tramite il TFR2 comporta l’automatico invio del TFR del lavoratore al fondo maggiormente rappresentativo presente in quell’azienda.
Importante sapere che se si lascia il TFR in azienda e l’azienda in cui si lavora ha più di 50 dipendenti, il TFR maturato dalla data di compilazione del modulo, verrà depositato presso la Tesoreria di Stato, ma il lavoratore potrà avere sempre dall’azienda il pagamento del TFR o la sua anticipazione prevista dal contratto e dalla legge alle normali scadenze previste. A sua volta l’azienda richiederà il rimborso alla Tesoreria di Stato. Quindi il lavoratore non dovrà attendere la Tesoreria. Se invece l’azienda presso cui si lavora ha meno di 50 dipendenti, il TFR rimarrà in azienda.
Tutte le cifre di TFR accumulate precedentemente dal lavoratore resteranno in capo all’azienda che le liquiderà all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Oltre alla normale adesione del lavoratore dipendente ad un fondo la legge prevede anche la possibilità, per le persone a carico, di aprire una specifica posizione all’interno del fondo. Quindi, se il lavoratore intendesse destinare una somma a favore, per esempio, di un figlio a carico, il fondo deve predisporre tutte le opportune procedure per accettare tale iscrizione ed i soldi destinati volontariamente per il figlio a carico da parte del lavoratore verrebbero assommati per il calcolo sulla deducibilità annua dello stipendio.
Per i costi di adesione ad un Fondo sono previste modalità specifiche. Di norma c’è il costo di iscrizione che viene pagato all’atto di adesione diviso tra il lavoratore e l’azienda e poi una percentuale sui versamenti economici destinati al fondo.
Ad esempio, Fon.te prevede l’iscrizione di € 3,62 del lavoratore e € 11,88 del datore di lavoro. I costi per il servizio sono lo 0,05% a carico del lavoratore e lo 0,05% a carico del datore di lavoro.
La nuova riforma consente anche di destinare anche quote volontarie ulteriori rispetto al TFR. Comunque se il lavoratore ha la prima assunzione dopo il 29.04.1993 potrà destinare solo l’intero TFR, mentre se la prima assunzione è antecedente al 29.04.93 potrà scegliere se destinare l’intero TFR o solo il 50% del TFR stesso. Se a queste si aggiunge una percentuale minima prevista dalla contrattazione collettiva, questa fa scattare una percentuale a carico del datore di lavoro , anch’essa prevista dalla contrattazione. La legge non prevede un massimale e quindi, teoricamente la cifra potrebbe arrivare fino all’intero ammontare dello stipendio. Tale scelta è però vincolata al mantenimento per almeno un anno della percentuale volontaria scelta.
Le leggi che regolamentano i fondi previdenziali sono le seguenti:
- Caratteri strutturali: Decreto legislativo 124/93 – Legge 335/95 – Legge 243/2004 – Decreto legislativo 252/2005 – Decreto-legge 13.11.2006 n. 279 – Legge 296/06 (Finanziaria 2007) – Decreti interministeriali 1° febbraio 2007
- Regime fiscale: Decreto Legislativo 47/2000
La COVIP è l’organismo di controllo che vigila su tutti i fondi di previdenza complementare.
I fondi sono amministrati dall’assemblea, dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente e Vice Presidente che definiscono l’Atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento che viene verificato e approvato dalla COVIP. Il mezzo di comunicazione pubblica è il sito internet in cui si potranno trovare tutte le informazioni necessarie.
I fondi sono obbligati dalla legge e sotto il controllo del COVIP a gestire in forma prudenziale i soldi loro pervenuti. Ogni fondo decide le condizioni più appropriate ma sempre sotto la vigilanza della COVIP.
All’inizio dell’attività del Fondo si dovrà gestire in forma Garantita i soldi destinati in modo da garantire una rendita pari a quella relativa alla rivalutazione del TFR in azienda ( 1,5% + 70% dell’inflazione). Successivamente si potranno attivare comparti diversi sui quali il lavoratore potrà decidere la destinazione del proprio capitale. Normalmente tre comparti ( Garantito, Bilanciato e Dinamico). Il fondo dovrà definire la Banca depositaria e i gestori finanziari. Ogni settimana i gestori dovranno rendicontare l’andamento degli investimenti e il fondo potrà sostituire i gestori in qualsiasi momento.
Il fondo dovrà comunicare annualmente ad ogni iscritto la singola situazione economica evidenziando le singole voci e gli interessi maturati. Un vero e proprio estratto conto. Dovrà altresì chiedere in quale comparto di investimento destinare il capitale. Dovrà fornire un password per poter permettere all’iscritto, in qualsiasi momento, di verificare tramite il sito internet la propria situazione nel fondo.
I siti internet dei fondi previdenziali negoziali dei settori seguiti dalla Funzione Pubblica sono i seguenti:
- Cooperlavoro – Dipendenti e Soci Cooperative Sociale
- Fon.te – Dipendenti aziende applicanti il CCNL Anaste
- Previambiente – Dipendenti aziende applicanti i CCNL Federambiente, Fise, Federcasa, Federculture
I seguenti fondi sono già stati istituiti, ma non sono ancora operativi:
- Perseo – Dipendenti Regioni, Autonomie Locali, Aziende Sanitarie
- Sirio – Dipendenti Ministeri, Enti Pubblici Non Economici, Agenzie Fiscali
Dal punto di vista fiscale va detto che la somma delle quote del lavoratore e dell’azienda possono essere deducibili dal salario fino ad un massimo annuo di € 5.164,57.
Gli interessi maturati saranno tassati all’11%. Il 15% sull’intero capitale destinato (al netto degli interessi maturati) per 15 anni, in seguito si riduce dello 0,30% all’anno fino ad un massimo del 9%. In sostanza se si rimane iscritti al fondo per 36 anni la tassazione sarà del 9%.
Sulle quote versate al fondo la legge prevede che si possano chiedere anticipazioni sull’intero capitale disponibile con le seguenti modalità:
- il 75% per gravi problemi di salute propri e per i figli in qualsiasi momento. (tassazione 15% per i primi 15 anni con la progressione di riduzione dello 0,30%)
- il 75% per acquisto e ristrutturazione della prima casa per se o per i figli dopo 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione 23%)
- il 30% per qualsiasi altro caso previsto dal fondo dopo 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione 23%)
I singoli statuti dei fondi potrebbero però contemplare anche altre tipologie.
Nel momento in cui il lavoratore risolve il rapporto di lavoro può lasciare tutto il capitale al fondo, ovvero trasferire l’intero capitale o una sua parte ad altro fondo, ovvero riscattare l’intero capitale con la tassazione del 23%.
In costanza di rapporto di lavoro la legge prevede che, trascorsi due anni di iscrizione al fondo, posso comunque trasferire l’intero montante ad altro fondo purché lo statuto del nuovo fondo di destinazione possa prevedere di accettare il trasferimento. Se l’altro fondo fosse negoziale, l’azienda sarebbe obbligata a garantire la propria quota. Se invece fosse aperto o PIP, l’azienda potrebbe sospendere la propria quota.
In caso di premorienza l’intero capitale verrà destinato agli eredi e in loro assenza ad un beneficiario precedentemente designato. In assenza di questi rimarrà al fondo se negoziale o destinato a scopi benefici se il fondo è aperto, ovvero se è un PIP.
Le prestazioni del fondo scattano al momento della maturazione del diritto alla pensione del lavoratore. In quel momento il lavoratore potrà decidere di incassare come liquidazione fino ad un massimo del 50% del capitale versato, mentre per il restante 50% dovrà essere calcolata la rendita vitalizia. Se il 70% del montante complessivo calcolato con i parametri di rivalutazione di legge fosse inferiore al 50% della pensione minima prevista dalla legge, allora, anche il restante 50% del montante potrà essere ritirato immediatamente. Se invece fosse superiore, il fondo dovrà garantire attraverso assicurazioni convenzionate una rendita mensile per tutta la vita. Il lavoratore potrà comunque decidere di destinare alla rendita vitalizia l’intero capitale o parte di esso.
Nel caso si scegliesse la modalità di rendita vitalizia con reversibilità, prima di andare in pensione si potrà designare il beneficiario della rendita se percepita. A questo punto la rendita sarà calcolata alla persona più giovane e in base al sesso verificando il periodo di aspettativa di vita. Le modalità di rendita sono comunque definite nello specifico per ogni singolo fondo.
Come noto a molti, pur essendo trascorsi molti anni la previdenza complementare non è mai partita per i lavoratori pubblici (così come sono diverse molte altre cose, come l’impossibilità di chiedere l’anticipo del TFR od i tempi molto lunghi per ricevere la liquidazione…).
Negli ultimi tempi, però, l’azione sindacale ha cominciato a dare i primi frutti.
E’ partito il fondo Espero (destinato ai lavoratori delle scuole statali), e da poco sono stati istituiti i fondi Perseo (Autonomie Locali e della Sanità) e Sirio (Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie Fiscali). Per questi ultimi due fondi sono in corso gli adempimenti (piuttosto lunghi, data la complessità della materia) per permettere ai fondi stessi di cominciare la propria attività.
Ovviamente su questo sito si potranno trovare tutti gli aggiornamenti e le informazioni, non appena gli adempimenti burocratici saranno stati completati.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla FP CGIL di Modena
Siti generali di informazione
- Assoprevidenza – interfaccia attiva nei confronti degli organismi a vario titolo istituzionalmente coinvolti o interessati all’operatività delle forme di previdenza complementare
- COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione
- Enasarco – Organismo di diritto privato che persegue le finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria
- INAIL – Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- INCA – Istituto nazionale confederale di assistenza (Partonato CGIL)
- INPS – Istituto Nazionale Predividenza Sociale
- ISTAT – Istituto nazionale di statistica
- MEFOP – Sviluppo Mercato Fondi Pensione
- Ministero del lavoro – area “Riforma della Previdenza Complementare”
- TFR News CGIL – Informazioni, notizie e articoli per saperne di più