Le proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga e delle disposizioni anticrisi nella legge di stabilità per il 2012

 

Dott. Marco Greco

(Funzionario Direzione Generale INPS)*

La legge di stabilità per il 2012, ossia la L. n. 183 del 12.11.2011 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), rifinanzia e proroga per il 2012 gli ammortizzatori sociali in deroga e tutta quelle serie di misure cd. anticrisi già previste negli anni precedenti. In particolare, il comma 20 dell’art. 33 incrementa di un miliardo di euro per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 conv. dalla L. 2/2009). I successivi commi da 21 a 25 disciplinano la concessione dei cd. ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito. I complessivi oneri di tali misure, che si andranno ad illustrare e riassumere nella tabella che segue, sono posti, ai sensi del comma 26, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione così come rifinanziato dal suddetto comma 20 dell’atricole 33.

Infine, il comma 25 prevede la proroga al 2012 di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, già prorogati al 2011 dall’art. 1, comma 33, della L. 220/2010. Le modalità di tali proroghe saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite degli importi definiti, con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2011; i limiti non possono comunque essere superiori a quelli stabiliti per l’anno 2010.

In breve, gli interventi suddetti riguardano:

– i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.   In particolare, il citato comma 131 dell’art. 2 della L. n. 191/09 prevede che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, il comma 131 prevede di calcolare l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera;

– il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa (in ogni caso non oltre la data di maturazione del diritto al pensionamento) in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali), che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello corrispondente alle mansioni di provenienza (articolo 2, commi 132 e 133, della L. n. 191);

– l’estensione, in via temporanea, della riduzione contributiva di cui all’art. 8, comma 2, e all’art. 25, comma 9, della citata L. n. 223 dei 1991, in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età (commi 134 e 135 del suddetto art. 2 della L. n. 191/09). Le nome prevedono altresì, sempre in via temporanea (e in ogni caso non oltre la data di maturazione del diritto al pensionamento), il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;

– l’erogazione da parte dell’INPS, in via sperimentale, di uno specifico incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. Sono esclusi dal beneficio i datori che abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e i datori le cui aziende siano interessate da trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (comma 151 dell’art. 2 della L. n. 191/09).

* Le opinioni espresse all’interno di tale contributo sono personali e non riconducibili all’amministrazione di appartenenza.

 

 

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